LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 23
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"
(Legge di pura modifica all'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 maggio 1993
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazione
Art. 2
Integrazioni
1.
Dopo il comma 4 dell'art. 2 della LR 18 luglio 1991, n. 17, sono inseriti i seguenti commi:
"4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alle tariffe e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.
4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. E' fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento. ".
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1993