Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Art. 3

(già modificato da art. 14 L.R. 14 maggio 2002 n. 7, poi sostituito da art. 2 L.R. 31 marzo 2003 n. 5,

poi modificato punto 2 della lett. e) del comma 1 ed abrogati commi 2 e 3 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Oggetto
1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea;prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
2. abrogato.
3. abrogato.

Espandi Indice