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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Art. 6

(sostituito da art. 4 L.R. 31 marzo 2003 n. 5), poi sostituita lett. c) del comma 1 e modificato comma 2 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Attività della Società
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET s.p.a. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società.

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