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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

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