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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Art. 1
Modifiche statutarie dell'ERVET SpA
1. La presente legge detta disposizioni per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio, ERVET SpA.
2. La permanenza della partecipazione della Regione Emilia-Romagna nella compagine sociale dell'ERVET SpA, da essa promossa e costituita a norma dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44 e successive modificazioni, è subordinata all'introduzione nello statuto della Società stessa delle modificazioni previste negli articoli successivi.
Art. 2

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 31 marzo 2003 n. 5,

in seguito sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Denominazione e soci
1. L'ERVET s.p.a. assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO s.p.a.
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.
Art. 3

(già modificato da art. 14 L.R. 14 maggio 2002 n. 7, poi sostituito da art. 2 L.R. 31 marzo 2003 n. 5,

poi modificato punto 2 della lett. e) del comma 1 ed abrogati commi 2 e 3 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Oggetto
1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea;prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
2. abrogato.
3. abrogato.
Art. 4

(sostituito da art. 3 L.R. 31 marzo 2003 n. 5 ,in seguito modificata lett. a) del comma 1 da

art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività :
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.
Art. 5

(modificato comma 1 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Bilancio della Società
1. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell' assemblea dei soci,......dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.
2. La Società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.
Art. 6

(sostituito da art. 4 L.R. 31 marzo 2003 n. 5), poi sostituita lett. c) del comma 1 e modificato comma 2 da art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Attività della Società
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET s.p.a. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società.
Art. 7
Progetti speciali
abrogato
Art. 8
Valutazione delle attività
abrogato
Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Art. 10
Compiti della assemblea dei soci
abrogato
Art. 11
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 1, gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44.
Art. 12

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della Regione all'ERVET - Politiche per le imprese - SpA, si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al Cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Le modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale sono stabilite con legge regionale, fermo restando il mantenimento della quota azionaria maggioritaria della Regione.
3. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell' art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

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