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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 maggio 1993

Art. 4
Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, svolge la propria attività avvalendosi di norma di società e di centri partecipati o in collaborazione con enti pubblici e con privati, nonchè con società da questi istituite. A tal fine la Società può:
a) riorganizzare, sviluppare o costituire società, centri di servizi o qualsiasi organismo utile anche d' intesa con altri enti pubblici e privati. In tali organismi, qualora essi assumano l'assetto societario, la partecipazione dell'ERVET può essere minoritaria, e ciò in particolare nei settori di attività che si collocano sul mercato e non perseguono prioritariamente finalità di ricerca, di innovazione e di sperimentazione;
b) partecipare, associarsi o stipulare contratti con enti, istituti, società ed organismi pubblici e privati, che abbiano scopi analoghi od affini al proprio e che operino nei campi di attività di cui all'art. 3.

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