LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 maggio 1993
Art. 6
Progetti di intervento
1. La Società, per l'attuazione degli indirizzi e delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o dei Piani settoriali ad essa affidati, presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione previsionale e programmatica contenente la descrizione analitica dei progetti di intervento elaborati dai soggetti di cui all'art. 4. Per ciascun progetto sono indicati gli obiettivi, i tempi, i costi e le risorse disponibili per la loro attuazione, nonchè i finanziamenti da richiedere alla Regione. Per i progetti pluriennali la relazione contiene i necessari aggiornamenti annuali.
2. La Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, delibera i progetti da ammettere a finanziamento e stabilisce l'entità del contributo regionale che non può superare l'80 per cento.
3. All'erogazione dei contributi di cui al comma 2 si provvede nella misura del 50 per cento alla approvazione del progetto; per il restante importo sulla base della presentazione di idonea documentazione attestante la realizzazione degli interventi.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni e integrazioni ai progetti in precedenza approvati e ai relativi finanziamenti, sulla base di intervenute e comprovate esigenze di aggiornamento delle proprie politiche di intervento.