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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 maggio 1993

Art. 8
Valutazione delle attività
1. La Giunta regionale provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'Amministrazione.
2. La Società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività. Essa presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione consultiva dell'attività svolta.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale il resoconto sulle attività della Società, i risultati delle verifiche di cui al comma 1, nonchè il programma relativo ai finanziamenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla Società stessa.

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