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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 maggio 1993

INDICE

Art. 1 - Modifiche statutarie dell'ERVET SpA
Art. 2 - Denominazione e soci
Art. 3 - Oggetto
Art. 4 - Modalità di intervento
Art. 5 - Bilancio della Società
Art. 6 - Progetti di intervento
Art. 7 - Progetti speciali
Art. 8 - Valutazione delle attività
Art. 9 - Organi sociali
Art. 10 - Compiti della assemblea dei soci
Art. 11 - Abrogazione di norme
Art. 12 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche statutarie dell'ERVET SpA
1. La presente legge detta disposizioni per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio, ERVET SpA.
2. La permanenza della partecipazione della Regione Emilia - Romagna nella compagine sociale dell'ERVET SpA, da essa promossa e costituita a norma dell'art. 1 della LR 18 dicembre 1973, n. 44 e successive modificazioni, è subordinata all'introduzione nello statuto della Società stessa delle modificazioni previste negli articoli successivi.
Art. 2
Denominazione e soci
1. L'ERVET SpA assume la denominazione di" ERVET - Politiche per le imprese - SpA".
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le universitଠle compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonchè altri soggetti privati con personalità giuridica.
Art. 3
Oggetto
1. La Societଠdi cui la Regione è azionista di maggioranza, si configura come strumento della politica economica della Regione stessa e di attuazione della programmazione regionale nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
2. La Societଠin conformità ai principi dello statuto regionale, degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo e del Piano territoriale regionale, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale, in particolare per:
a) favorire la realizzazione di attività economiche anche in forma associata;
b) organizzare servizi di assistenza tecnica;
c) sostenere le applicazioni economiche della ricerca;
d) promuovere l'innovazione nei servizi finanziari alle imprese;
e) concorrere alla creazione di poli scientifici e tecnologici;
f) promuovere interventi per il trasferimento tecnologico;
g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione.
Art. 4
Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, svolge la propria attività avvalendosi di norma di società e di centri partecipati o in collaborazione con enti pubblici e con privati, nonchè con società da questi istituite. A tal fine la Società può:
a) riorganizzare, sviluppare o costituire società, centri di servizi o qualsiasi organismo utile anche d' intesa con altri enti pubblici e privati. In tali organismi, qualora essi assumano l'assetto societario, la partecipazione dell'ERVET può essere minoritaria, e ciò in particolare nei settori di attività che si collocano sul mercato e non perseguono prioritariamente finalità di ricerca, di innovazione e di sperimentazione;
b) partecipare, associarsi o stipulare contratti con enti, istituti, società ed organismi pubblici e privati, che abbiano scopi analoghi od affini al proprio e che operino nei campi di attività di cui all'art. 3.
Art. 5
Bilancio della Società
1. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell' art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.
2. La Società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.
Art. 6
Progetti di intervento
1. La Società, per l'attuazione degli indirizzi e delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o dei Piani settoriali ad essa affidati, presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione previsionale e programmatica contenente la descrizione analitica dei progetti di intervento elaborati dai soggetti di cui all'art. 4. Per ciascun progetto sono indicati gli obiettivi, i tempi, i costi e le risorse disponibili per la loro attuazione, nonchè i finanziamenti da richiedere alla Regione. Per i progetti pluriennali la relazione contiene i necessari aggiornamenti annuali.
2. La Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, delibera i progetti da ammettere a finanziamento e stabilisce l'entità del contributo regionale che non può superare l'80 per cento.
3. All'erogazione dei contributi di cui al comma 2 si provvede nella misura del 50 per cento alla approvazione del progetto; per il restante importo sulla base della presentazione di idonea documentazione attestante la realizzazione degli interventi.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni e integrazioni ai progetti in precedenza approvati e ai relativi finanziamenti, sulla base di intervenute e comprovate esigenze di aggiornamento delle proprie politiche di intervento.
Art. 7
Progetti speciali
1. La Giunta regionale può provvedere al finanziamento di progetti di particolare interesse per la Regione, nell' ambito delle finalità previste dalla presente legge, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ERVET Politiche per le imprese - SpA.
Art. 8
Valutazione delle attività
1. La Giunta regionale provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'Amministrazione.
2. La Società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività. Essa presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione consultiva dell'attività svolta.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale il resoconto sulle attività della Società, i risultati delle verifiche di cui al comma 1, nonchè il programma relativo ai finanziamenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla Società stessa.
Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. La Regione provvede a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente della Società nominato dal consiglio di amministrazione stesso.
4. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.
Art. 10
Compiti della assemblea dei soci
1. L'assemblea dei soci, oltre quando previsto dal codice civile e dallo statuto, si riunisce per deliberare gli indirizzi alla base dei progetti che il consiglio di amministrazione proporrà alla Giunta regionale.
Art. 11
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 1, gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, della LR 18 dicembre 1973, n. 44.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della Regione all'ERVET - Politiche per le imprese - SpA, si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al Cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. All'eventuale modifica della quota di partecipazione azionaria regionale si provvede mediante specifico provvedimento di legge.
3. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1993

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