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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 maggio 2002 n. 7

Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della Regione all'ERVET - Politiche per le imprese - SpA, si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al Cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. All'eventuale modifica della quota di partecipazione azionaria regionale si provvede mediante specifico provvedimento di legge.
3. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell' art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

Note del Redattore:

g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione. 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004. 2) - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004.

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