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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 maggio 2002 n. 7

Art. 7
Progetti speciali
1. La Giunta regionale può provvedere al finanziamento di progetti di particolare interesse per la Regione, nell' ambito delle finalità previste dalla presente legge, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.

Note del Redattore:

g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione. 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004. 2) - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004.

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