Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/05/2021 | ||
2. | 29/12/2020 | ||
3. | 01/08/2019 | ||
4. | 22/10/2018 | ||
5. | 30/05/2016 | ||
6. | 29/12/2015 | ||
7. | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/05/2002
LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Valutazione delle attività
1. La Giunta regionale provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'Amministrazione.
2. La Società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività. Essa presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione consuntiva dell'attività svolta.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale il resoconto sulle attività della Società, i risultati delle verifiche di cui al comma 1, nonchè il programma relativo ai finanziamenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla Società stessa.
Note del Redattore:
g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione. 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004. 2) - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004.