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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 maggio 2002 n. 7

Art. 8
Valutazione delle attività
1. La Giunta regionale provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'Amministrazione.
2. La Società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività. Essa presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione consuntiva dell'attività svolta.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale il resoconto sulle attività della Società, i risultati delle verifiche di cui al comma 1, nonchè il programma relativo ai finanziamenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla Società stessa.

Note del Redattore:

g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione. 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004. 2) - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004.

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