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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 maggio 2002 n. 7

Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. La Regione provvede a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente della Società nominato dal consiglio di amministrazione stesso.
4. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

Note del Redattore:

g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione. 1) Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004. 2) - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7, tale lettera è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2004.

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