LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
Art. 2
(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)
Denominazione e soci
1. L'ERVET s.p.a. assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO s.p.a.
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonché altri soggetti privati con personalità giuridica.