Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 maggio 2002 n. 7

L.R. 31 marzo 2003 n. 5

INDICE

Art. 1 - Modifiche statutarie dell'ERVET SpA
Art. 2 - Denominazione e soci
Art. 3 - Oggetto
Art. 4 - Modalità di intervento
Art. 5 - Bilancio della Società
Art. 6 - Attività della Società
Art. 7 - Progetti speciali
Art. 8 - Valutazione delle attività
Art. 9 - Organi sociali
Art. 10 - Compiti della assemblea dei soci
Art. 11 - Abrogazione di norme
Art. 12 - Norma finanziaria
Art. 1
Modifiche statutarie dell'ERVET SpA
1. La presente legge detta disposizioni per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio, ERVET SpA.
2. La permanenza della partecipazione della Regione Emilia-Romagna nella compagine sociale dell'ERVET SpA, da essa promossa e costituita a norma dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44 e successive modificazioni, è subordinata all'introduzione nello statuto della Società stessa delle modificazioni previste negli articoli successivi.
Art. 2

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)

Denominazione e soci
1. L'ERVET s.p.a. assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO s.p.a.
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonché altri soggetti privati con personalità giuridica.
Art. 3
Oggetto
1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea;prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
2. La Società può promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione territoriale. La Regione può promuovere altresì la partecipazione, per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), a società di gestione del risparmio aventi le caratteristiche di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 (Capitale minimo delle società di gestione del risparmio) e ai relativi fondi chiusi d'investimento. Nei casi indicati la partecipazione si realizzerà, ai fini della necessaria distinzione rispetto alle attività di cui al comma 1, mediante specifiche operazioni di scorporo o scissione.
3. ERVET s.p.a. può acquisire o rilevare quote in società partecipate dalla Regione.
Art. 4
Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività :
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti pubblici della regione;
b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.
Art. 5
Bilancio della Società
1. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell' assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.
2. La Società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.
Art. 6
Attività della Società
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET s.p.a. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Società.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società.
Art. 7
Progetti speciali
abrogato
Art. 8
Valutazione delle attività
abrogato
Art. 9

(sostituiti commi 3 e 4 da art. 5 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)

Organi sociali
1. Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. La Regione provvede a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente, che è nominato direttamente dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Il Consiglio di amministrazione può determinare la nomina di un direttore della Società.
Art. 10
Compiti della assemblea dei soci
abrogato
Art. 11
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 1, gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44.
Art. 12

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della Regione all'ERVET - Politiche per le imprese - SpA, si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al Cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Le modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale sono stabilite con legge regionale, fermo restando il mantenimento della quota azionaria maggioritaria della Regione.
3. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell' art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

Espandi Indice