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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Art. 12

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della Regione all'ERVET - Politiche per le imprese - SpA, si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al Cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Le modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale sono stabilite con legge regionale, fermo restando il mantenimento della quota azionaria maggioritaria della Regione.
3. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell' art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

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