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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA

Art. 4

(sostituito da art. 3 L.R. 31 marzo 2003 n. 5 ,in seguito modificata lett. a) del comma 1 da

art. 5 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività :
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.

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