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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato con espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.
2. La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno " Legge quadro sul volontariato", disciplina i rapporti fra le istruzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonchè l'istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.

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