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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 11
Criteri di priorità per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e capacità operativa delle organizzazioni, considerando in particolare:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale volontario, anche con riferimento a standards previsti dalle vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e/ o sperimentale per lo svolgimento degli interventi e gestione dei servizi;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dell' organizzazione.

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