LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26
Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993
Art. 15
Norme transitorie
1. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. L'eventuale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della presente legge.