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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 2
Registro delle organizzazioni
1. E' istituito, in attuazione dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno, il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Sono iscritte nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nei seguenti ambiti:
a) socio - assistenziali;
b) sanitario;
c) tutela e promozione dei diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali;
g) tutela e valorizzazione dei beni culturali;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative;
i) protezione civile.
3. Sono iscritti altresì nel Registro regionale, in apposita rubrica, gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale e provinciale.
4. La Giunta regionale può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività.
5. Il Registro è tenuto presso la Presidenza della Giunta regionale tramite apposito ufficio.

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