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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 2 le organizzazioni aventi sede ed operanti in Emilia - Romagna con fini di solidarietà qualunque sia la forma giuridica assunta.
2. Possono altresì richiedere l'iscrizione nel Registro regionale le organizzazioni che prestino servizio nell'interesse dei propri aderenti semprechè dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzi l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e al territorio.
3. Restano escluse le associazioni che, pur avendo fini di solidarietà, non erogano servizi, nè offrono prestazioni materiali o morali.
4. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonchè la remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell'elettività e gratuità delle cariche associative nonchè della gratuità, delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ad esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

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