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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 6
Cancellazione
1. La cancellazione di un' organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall'organizzazione interessata.
2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
3. La cancellazione è disposta con deliberazione motivata dalla Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti al comma 5 dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno.
4. I provvedimento di cancellazione sono comunicati all' organizzazione interessata e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale. Per le organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 è data notizia della cancellazione alla Provincia o al Comune competenti.

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