Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 10
Consulta per il programma dell'APT
1. Per la predisposizione del proprio programma annuale, l'APT si avvale di una propria Consulta formata da esperti e rappresentanti degli enti ed organismi indicati al terzo comma dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, come appresso indicato:
a) il Presidente e l'Amministratore delegato dell'APT;
b) cinque Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, tre dei Comuni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 5, due dei Comuni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 e due dei Comuni di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5. i cui territori risultino dotati della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti letto;
c) il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale;
d) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani ( UNCEM) regionale;
e) un rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco designato dalla organizzazione regionale della Unione nazionale delle pro loco d' Italia;
f) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle due organizzazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle quattro associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - Romagna designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio.
2. La Consulta è presieduta dal presidente dell'APT ed è validamente costituita quando risultino nominati almeno i tre quarti dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica e in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Espandi Indice