Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 12
Entrate dell'APT
1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;
c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.
2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, a titolo di corrispettivo forfettario per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 6, nonchè per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti. A tali fini l'APT trasmette al Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sui risultati della gestione dell'esercizio precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.

Espandi Indice