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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 14
Funzioni delle Province
1. Alle Province è delegato nell'ambito del rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) programmazione e coordinamento delle attività di promozione e propaganda turistica;
b) agenzie di viaggio e turismo;
c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
d) tariffe relative alle professioni di cui all'art. 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
e) Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, nonchè delle altre professioni di cui all'art. 11 della Legge n. 217 del 1983 Sito esterno, che non siano diversamente disciplinate con specifica legge; la delega comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione;
f) incentivazione dell'offerta turistica di cui all'art. 9 della LR 11 gennaio 1993, n. 3;
g) ammissione, concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi regionali per gli interventi compresi nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15;
h) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni turistici interessati nell'ambito del sistema statistico regionale di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art. 2;
i) coordinamento dei servizi turistici di base dei Comuni e promozione delle iniziative ed attività di interesse turistico provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. Le Province sono altresì delegate alla istituzione e tenuta:
a) dell'Albo provinciale delle Associazioni turistiche pro loco, secondo le disposizioni dell'art. 3 della LR 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della presente legge;
b) dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo che sostituisce l'elenco regionale di cui all'art. 20 della LR 14 giugno 1984, n. 31, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista;
c) dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici, che sostituisce il ruolo regionale di cui all'art. 9 della LR 16 giugno 1981, n. 17, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi compresa.
3. Le province svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Le Province possono assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia turistica, anche con la partecipazione o il riconoscimento di forme di collaborazione a tal fine istituite.

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