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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 15
Programma turistico provinciale
1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale.
2. In esso sono indicati:
a) le iniziative promozionali e le attività di informazione, accoglienza ed intrattenimento proposte per il contributo in conformità ai criteri e priorità stabiliti ai sensi del comma dell'art. 3, distinte in appositi elenchi relativi ai singoli soggetti attuatori;
b) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.
3. Le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lett. a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle iniziative ed alle spese effettivamente sostenute.
5. Le Province, per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate dal comma 9 dell'art. 4.

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