LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28
ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993
Art. 16
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio.
2. Ai Comuni è delegato, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 , compresi gli adempimenti di cui all' art. 13 del regio decreto - legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739 , anche ai fini statistici;
b) attività di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 , svolte a titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi indicati;
c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991 . n. 284;
d) espletamento dei servizi turistici di base relativi all' informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa convenzione con l'APT.
3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 .