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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 16
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio.
2. Ai Comuni è delegato, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, compresi gli adempimenti di cui all' art. 13 del regio decreto - legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739 Sito esterno, anche ai fini statistici;
b) attività di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 Sito esterno, svolte a titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi indicati;
c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991 Sito esterno. n. 284;
d) espletamento dei servizi turistici di base relativi all' informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa convenzione con l'APT.
3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 Sito esterno.

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