Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 18
Attività degli organismi associativi
1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 gli organismi associativi e gli Enti ivi indicati:
a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di interesse d' area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali, anche attraverso la costruzione ed eventuale gestione di impianti e infrastrutture di interesse turistico e l'istituzione e gestione di centri - servizio per il turismo;
b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse d' area dei Comuni per la attuazione di manifestazioni culturali o altre iniziative finalizzate, alla qualificazione dell'offerta turistica e possono collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione;
c) possono esercitare le attività di informazione e di accoglienza turistica, sulla base di incarichi affidati con apposita convenzione da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali interessati.

Espandi Indice