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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 19
Informazione ed accoglienza turistica - IAT
1. Le attività di informazione e accoglienza turistica in sede locale sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'APT, dai Comuni interessati.
2. L'APT con apposita convenzione può affidare la gestione degli IAT da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata, alle Associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di imprenditori turistici e ad altri organismi associativi di sviluppo turistico locale, nonchè agli enti gestori dei servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali.
3. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale.
4. Il segno distintivo degli IAT è conforme al modello grafico determinato dalla Regione.

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