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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 20
Associazione pro loco
1.
L'art. 3 della LR 2 settembre 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Albo provinciale delle Associazioni pro loco
1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell' Albo provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'Albo nazionale previsto dalla Legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di cui all'art. 2. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplichi la propria attività.
3. Le province disciplinano con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra di loro, all'iscrizione delle " pro loco" che operino in Comuni appartenenti a diverse province. ".
Sito esterno
2. Nell'Albo provinciale di cui all'art. 3 della LR n. 27 del 1981 come modificato dal presente articolo sono iscritte d' ufficio le Associazioni già iscritte nell'Albo provinciale previsto nel comma 3 dell'art. 1 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.

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