Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 3
Programmi regionali
1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, approva le direttive generali ed il piano di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero;
b) le risorse statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la Consulta di cui all'art. 10, i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica. Comunica inoltre all'ENIT le iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 ottobre 1990, n. 292 Sito esterno.
3. Nei programmi annuali di cui al comma 2 vengono indicati i criteri e le modalità per la utilizzazione delle risorse, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nei programmi, nonchè la ripartizione alle singole Province dei fondi disponibili per l'attuazione dei relativi programmi di cui all'art. 15. (Testo corretto: ERRATA CORRIGE B. U. N. 77 del 9- 9- 93) Tale ripartizione avviene sulla base del movimento turistico registrato in termini di presenze e capacità ricettive, tenendo altresì conto del valore promozionale del progetto per l'intero contesto regionale.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, delibera i progetti regionali da realizzarsi direttamente o attraverso l'Azienda di promozione turistica o altre strutture organizzative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' art. 2; delibera inoltre la ripartizione delle altre risorse finanziarie disponibili di provenienza statale e regionale, assegnando alla APT ed alle Province i relativi fondi, da destinarsi:
a) ai progetti di promozione locale di cui all'art. 15;
b) ai progetti di promozione e commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;
c) al funzionamento degli IAT di cui all'art. 19.

Espandi Indice