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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 4
Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche
1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione di imprese turistiche, singole o associate anche temporaneamente, di enti privati e di organismi tecnici delle associazioni di categoria del settore, per progetti di qualità. A tal fine destina annualmente al finanziamento delle iniziative dei privati una quota non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle risorse disponibili per la promozione locale e regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento ed i segmenti di domanda da privilegiare, le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.
3. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 possono essere concessi in misura non superiore al quaranta per cento della spesa complessiva ammissibile per le iniziative in ambito nazionale e non superiore al cinquanta per cento per le iniziative all'estero.
4. La Giunta regionale stabilisce annualmente, entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, i limiti di importo della spesa ammissibile nonchè i criteri ed i limiti di finanziamento.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province entro il mese di giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.
6. Le Province inseriscono nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15 i progetti ritenuti ammissibili proponendo una graduatoria di priorità.
7. Il richiedente, successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, deve inviare tempestivamente alla provincia una dettagliata relazione da cui risulti l'effettiva attuazione del progetto, con la documentazione comprovante il conseguimento di tutto o in parte dei risultati originariamente previsti, nonchè il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
8. I contributi sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse a seguito della presentazione da parte degli interessati della regolare documentazione di spesa e di quella occorrente ai sensi delle vigenti normative.
9. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonchè una relazione sui risultati economici e finanziari, ai sensi dell'art 78 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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