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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 5
Ambito territoriale turisticamente rilevante
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, ai fini di una coordinata ed unitaria attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, è ambito turisticamente rilevante quello costituito da:
a) tutti i Comuni della fascia adriatica dell'Emilia - Romagna;
b) tutti i Comuni del crinale appenninico;
c) i Comuni termali;
d) le città d' arte.
2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale, tenuto conto delle richieste documentate dei rispettivi Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle città d' arte di cui alla lett. d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare a far parte dell' ambito turistico previsto dal comma 1. La Giunta regionale, periodicamente, può aggiornare l'elenco. L'elenco e gli aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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