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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 8
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quattro anni.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il componente della Giunta regionale delegato in materia di turismo, che lo presiede;
b) otto esperti in materia di turismo, di cui quattro scelti su terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti dalle due associazioni regionali di categoria più rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per il bacino termale e per le città d' arte.
3. I candidati proposti di cui alla lettera b) del comma 2 dovranno essere in possesso dei requisiti afferenti la capacità di elaborare strategie di promozione turistica e di procedere per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali. Per ciascun candidato dovrà essere precisata in ogni caso l'esperienza acquisita in ordine alle specifiche problematiche turistiche del bacino costiero, del bacino montano, del bacino termale e delle città d' arte.
4. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica ed in particolare delibera:
a) lo statuto dell'APT;
b) il regolamento amministrativo - contabile ed il regolamento organico;
c) lo schema di bilancio previsionale annuale con il quale vengono predeterminati i limiti di gestione dell'esercizio;
d) il programma annuale e poliennale;
e) il bilancio di esercizio, secondo le norme di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì, ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, la nomina dell' Amministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio stesso fra quelli proposti dalle associazioni di categoria.
6. L'Amministratore delegato adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'APT non riservati al Consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio dell'APT, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione. Per tale sostituzione non si applica l'art. 3 della LR 17 marzo 1980, n. 18.

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