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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Titolo II
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT
Art. 5
Ambito territoriale turisticamente rilevante
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, ai fini di una coordinata ed unitaria attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, è ambito turisticamente rilevante quello costituito da:
a) tutti i Comuni della fascia adriatica dell'Emilia - Romagna;
b) tutti i Comuni del crinale appenninico;
c) i Comuni termali;
d) le città d' arte.
2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale, tenuto conto delle richieste documentate dei rispettivi Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle città d' arte di cui alla lett. d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare a far parte dell' ambito turistico previsto dal comma 1. La Giunta regionale, periodicamente, può aggiornare l'elenco. L'elenco e gli aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
Azienda di promozione turistica - APT
1. E' istituita, con sede legale in Bologna, l'Azienda di promozione turistica( APT) quale organismo tecnico - operativo e strumentale della Regione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
2. L'APT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi di natura economica per la promozione turistica, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La gestione finanziaria dell'APT è improntata a criteri di imprenditorialità ed economia, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4. L'APT ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda ed in particolare ne determina l'ordinamento, nonchè un proprio regolamento amministrativo - contabile.
5. La Regione approva lo statuto, il regolamento amministrativo - contabile ed il bilancio di esercizio dell'APT Contribuisce ai costi per il funzionamento dell'APT soltanto con l'erogazione di un fondo annuale di dotazione ai sensi dell'art. 12.
6. L'APT svolge attività promozionale e di propaganda per la qualificazione e lo sviluppo turistico. Realizza progetti promozionali su incarico della Regione, degli Enti locali e di operatori privati nonchè quelli a carattere interprovinciale proposti sulla base dell'art. 4. L'affidamento degli incarichi da parte della Regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 2 avviene con la stipulazione di apposite convenzioni.
7. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 217 del 1983 Sito esterno, l'APT provvede alla istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di Uffici informazione e assistenza turistica( IAT).
Art. 7
Organi dell'APT
1. Sono organi dell'APT:
a) il Presidente;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) l'Amministratore delegato;
d) il Collegio dei Revisori.
Art. 8
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quattro anni.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il componente della Giunta regionale delegato in materia di turismo, che lo presiede;
b) otto esperti in materia di turismo, di cui quattro scelti su terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti dalle due associazioni regionali di categoria più rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per il bacino termale e per le città d' arte.
3. I candidati proposti di cui alla lettera b) del comma 2 dovranno essere in possesso dei requisiti afferenti la capacità di elaborare strategie di promozione turistica e di procedere per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali. Per ciascun candidato dovrà essere precisata in ogni caso l'esperienza acquisita in ordine alle specifiche problematiche turistiche del bacino costiero, del bacino montano, del bacino termale e delle città d' arte.
4. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica ed in particolare delibera:
a) lo statuto dell'APT;
b) il regolamento amministrativo - contabile ed il regolamento organico;
c) lo schema di bilancio previsionale annuale con il quale vengono predeterminati i limiti di gestione dell'esercizio;
d) il programma annuale e poliennale;
e) il bilancio di esercizio, secondo le norme di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì, ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, la nomina dell' Amministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio stesso fra quelli proposti dalle associazioni di categoria.
6. L'Amministratore delegato adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'APT non riservati al Consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio dell'APT, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione. Per tale sostituzione non si applica l'art. 3 della LR 17 marzo 1980, n. 18.
Art. 9
Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti nel Registro dei Revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e dura in carica quattro anni.
Art. 10
Consulta per il programma dell'APT
1. Per la predisposizione del proprio programma annuale, l'APT si avvale di una propria Consulta formata da esperti e rappresentanti degli enti ed organismi indicati al terzo comma dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, come appresso indicato:
a) il Presidente e l'Amministratore delegato dell'APT;
b) cinque Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, tre dei Comuni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 5, due dei Comuni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 e due dei Comuni di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5. i cui territori risultino dotati della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti letto;
c) il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale;
d) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani ( UNCEM) regionale;
e) un rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco designato dalla organizzazione regionale della Unione nazionale delle pro loco d' Italia;
f) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle due organizzazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle quattro associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - Romagna designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio.
2. La Consulta è presieduta dal presidente dell'APT ed è validamente costituita quando risultino nominati almeno i tre quarti dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica e in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 11
Compensi
1. All'Amministratore delegato, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai Revisori dell'APT spettano i compensi, gettoni ed indennità stabiliti ai sensi della LR 10 maggio 1982, n. 20.
2. Al Presidente non è corrisposto alcun emolumento, nè alcun gettone di presenza da parte dell'APT, in quanto nominato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Art. 12
Entrate dell'APT
1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;
c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.
2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, a titolo di corrispettivo forfettario per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 6, nonchè per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti. A tali fini l'APT trasmette al Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sui risultati della gestione dell'esercizio precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.
Art. 13
Gestione finanziaria e personale dell'APT
1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'APT è svolta in conformità alla normativa di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'APT è regolato su basi contrattuali collettive e individuali di diritto privato.

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