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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Titolo III
FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E A COMUNI
Art. 14
Funzioni delle Province
1. Alle Province è delegato nell'ambito del rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) programmazione e coordinamento delle attività di promozione e propaganda turistica;
b) agenzie di viaggio e turismo;
c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
d) tariffe relative alle professioni di cui all'art. 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
e) Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, nonchè delle altre professioni di cui all'art. 11 della Legge n. 217 del 1983 Sito esterno, che non siano diversamente disciplinate con specifica legge; la delega comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione;
f) incentivazione dell'offerta turistica di cui all'art. 9 della LR 11 gennaio 1993, n. 3;
g) ammissione, concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi regionali per gli interventi compresi nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15;
h) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni turistici interessati nell'ambito del sistema statistico regionale di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art. 2;
i) coordinamento dei servizi turistici di base dei Comuni e promozione delle iniziative ed attività di interesse turistico provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. Le Province sono altresì delegate alla istituzione e tenuta:
a) dell'Albo provinciale delle Associazioni turistiche pro loco, secondo le disposizioni dell'art. 3 della LR 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della presente legge;
b) dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo che sostituisce l'elenco regionale di cui all'art. 20 della LR 14 giugno 1984, n. 31, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista;
c) dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici, che sostituisce il ruolo regionale di cui all'art. 9 della LR 16 giugno 1981, n. 17, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi compresa.
3. Le province svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Le Province possono assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia turistica, anche con la partecipazione o il riconoscimento di forme di collaborazione a tal fine istituite.
Art. 15
Programma turistico provinciale
1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale.
2. In esso sono indicati:
a) le iniziative promozionali e le attività di informazione, accoglienza ed intrattenimento proposte per il contributo in conformità ai criteri e priorità stabiliti ai sensi del comma dell'art. 3, distinte in appositi elenchi relativi ai singoli soggetti attuatori;
b) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.
3. Le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lett. a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle iniziative ed alle spese effettivamente sostenute.
5. Le Province, per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate dal comma 9 dell'art. 4.
Art. 16
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio.
2. Ai Comuni è delegato, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, compresi gli adempimenti di cui all' art. 13 del regio decreto - legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739 Sito esterno, anche ai fini statistici;
b) attività di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 Sito esterno, svolte a titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi indicati;
c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991 Sito esterno. n. 284;
d) espletamento dei servizi turistici di base relativi all' informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa convenzione con l'APT.
3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 Sito esterno.

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