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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Titolo V
SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI
Art. 21
Soppressione delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite ai sensi dell'art. 5 della LR 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.
2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonchè al trasferimento delle stesse province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1- 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della LR 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della LR n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29 Sito esterno, il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 29/ 93 Sito esterno, per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.
Art. 22
Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
1. Dalla data della soppressione delle Aziende di promozione turistica e anche nelle more del perfezionamento degli atti, gli oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a carico della Regione Emilia - Romagna per tutte la durata dello svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa agli Enti locali territoriali.
2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.
Art. 23
Incentivazioni
1. Al personale delle soppresse Aziende di promozione turistica trasferito a norma dell'art. 21 è corrisposto un compenso incentivante una tantum previsto al comma 2 dell'art. 20 della LR 27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le normative vigenti per l'incentivazione della mobilità e le disposizioni che regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a favore del personale regionale operante in strutture organizzative soggette a riordino determinato per legge.
2. Il compenso incentivante una tantum, fissato all'articolo 20 della LR n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria rispetto a quella indicata nel predetto articolo, qualora il trasferimento comporti nel nuovo rapporto di impiego la perdita dell'integrazione del trattamento di fine servizio di cui all'art. 1 della LR 14 dicembre 1982, n. 58. L'importo del compenso. compresa la maggiorazione, non potrà risultare superiore a tre volte la misura fissata dal citato art. 20 della LR n. 37 del 1990 ed è calcolato in base a criteri di proporzionalità rispetto al servizio prestato. L'entità della maggiorazione ed i relativi criteri di calcolo sono definiti con delibera della Giunta regionale. Al personale trasferito è riconosciuta la differenza del calcolo sul trattamento di fine rapporto maturato fino al momento del trasferimento, con le modalità previste dall' art. 1 della LR n. 58 del 1982.
Art. 24
Soppressione dell'Agertur
1. L'Agenzia regionale di promozione turistica( Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della LR 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.
2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla regione.
4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.
5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell'Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.
6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.
Art. 25
Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi
1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della LR 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.

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