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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia - Romagna sulla base dello Statuto regionale e delle Leggi 17 maggio 1983, n. 217, e 8 giugno 1990, n. 142, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonchè dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quella costiera, montana, termale, congressuale e fieristica, delle città d' arte, naturalistico - ambientale, dei centri storici minori;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Sito esterno;
d) istituzione dell'" Osservatorio regionale sul turismo" nell'ambito del Sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
e) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo ( ENIT), con altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e all' estero e per la realizzazione di progetti speciali, di norma si avvale dell'Azienda di promozione turistica( APT) di cui all'art. 6 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Province o dagli Enti locali associati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1 la Regione, per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ed altri enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.
Art. 3
Programmi regionali
1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, approva le direttive generali ed il piano di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero;
b) le risorse statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la Consulta di cui all'art. 10, i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica. Comunica inoltre all'ENIT le iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 ottobre 1990, n. 292 Sito esterno.
3. Nei programmi annuali di cui al comma 2 vengono indicati i criteri e le modalità per la utilizzazione delle risorse, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nei programmi, nonchè la ripartizione alle singole Province dei fondi disponibili per l'attuazione dei relativi programmi di cui all'art. 15. (Testo corretto: ERRATA CORRIGE B. U. N. 77 del 9- 9- 93) Tale ripartizione avviene sulla base del movimento turistico registrato in termini di presenze e capacità ricettive, tenendo altresì conto del valore promozionale del progetto per l'intero contesto regionale.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, delibera i progetti regionali da realizzarsi direttamente o attraverso l'Azienda di promozione turistica o altre strutture organizzative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' art. 2; delibera inoltre la ripartizione delle altre risorse finanziarie disponibili di provenienza statale e regionale, assegnando alla APT ed alle Province i relativi fondi, da destinarsi:
a) ai progetti di promozione locale di cui all'art. 15;
b) ai progetti di promozione e commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;
c) al funzionamento degli IAT di cui all'art. 19.
Art. 4
Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche
1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione di imprese turistiche, singole o associate anche temporaneamente, di enti privati e di organismi tecnici delle associazioni di categoria del settore, per progetti di qualità. A tal fine destina annualmente al finanziamento delle iniziative dei privati una quota non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle risorse disponibili per la promozione locale e regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento ed i segmenti di domanda da privilegiare, le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.
3. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 possono essere concessi in misura non superiore al quaranta per cento della spesa complessiva ammissibile per le iniziative in ambito nazionale e non superiore al cinquanta per cento per le iniziative all'estero.
4. La Giunta regionale stabilisce annualmente, entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, i limiti di importo della spesa ammissibile nonchè i criteri ed i limiti di finanziamento.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province entro il mese di giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.
6. Le Province inseriscono nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15 i progetti ritenuti ammissibili proponendo una graduatoria di priorità.
7. Il richiedente, successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, deve inviare tempestivamente alla provincia una dettagliata relazione da cui risulti l'effettiva attuazione del progetto, con la documentazione comprovante il conseguimento di tutto o in parte dei risultati originariamente previsti, nonchè il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
8. I contributi sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse a seguito della presentazione da parte degli interessati della regolare documentazione di spesa e di quella occorrente ai sensi delle vigenti normative.
9. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonchè una relazione sui risultati economici e finanziari, ai sensi dell'art 78 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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