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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Titolo IV
ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI
Art. 17
Organismi associativi locali
1. Gli Enti locali che costituiscano organismi associativi ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per lo svolgimento delle funzioni ed attività di cui all'art. 18 in aree territoriali di offerta di risorse turistiche omogenee o complementari, possono avvalersi di detti organismi per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi degli artt. 2 e 3.
2. Nelle aree di sviluppo turistico montane e termali gli Enti locali, ove abbiano già costituito un Consorzio o società a capitale misto per la gestione di un centro di promozione e commercializzazione ai sensi della LR 5 settembre 1988, n. 39, ovvero una società d' area ai sensi dell' art. 41 della LR 17 agosto 1988, n. 32, possono attribuire ai suddetti organismi anche le funzioni di cui all'art 18, definendo con apposita convenzione le modalità operative ed i rapporti finanziari,
Art. 18
Attività degli organismi associativi
1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 gli organismi associativi e gli Enti ivi indicati:
a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di interesse d' area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali, anche attraverso la costruzione ed eventuale gestione di impianti e infrastrutture di interesse turistico e l'istituzione e gestione di centri - servizio per il turismo;
b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse d' area dei Comuni per la attuazione di manifestazioni culturali o altre iniziative finalizzate, alla qualificazione dell'offerta turistica e possono collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione;
c) possono esercitare le attività di informazione e di accoglienza turistica, sulla base di incarichi affidati con apposita convenzione da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali interessati.
Art. 19
Informazione ed accoglienza turistica - IAT
1. Le attività di informazione e accoglienza turistica in sede locale sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'APT, dai Comuni interessati.
2. L'APT con apposita convenzione può affidare la gestione degli IAT da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata, alle Associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di imprenditori turistici e ad altri organismi associativi di sviluppo turistico locale, nonchè agli enti gestori dei servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali.
3. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale.
4. Il segno distintivo degli IAT è conforme al modello grafico determinato dalla Regione.
Art. 20
Associazione pro loco
1.
L'art. 3 della LR 2 settembre 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Albo provinciale delle Associazioni pro loco
1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell' Albo provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'Albo nazionale previsto dalla Legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di cui all'art. 2. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplichi la propria attività.
3. Le province disciplinano con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra di loro, all'iscrizione delle " pro loco" che operino in Comuni appartenenti a diverse province. ".
Sito esterno
2. Nell'Albo provinciale di cui all'art. 3 della LR n. 27 del 1981 come modificato dal presente articolo sono iscritte d' ufficio le Associazioni già iscritte nell'Albo provinciale previsto nel comma 3 dell'art. 1 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.

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