Titolo I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Finalità
abrogato
Funzioni della Regione
abrogato
Programmi regionali
abrogato
Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche
abrogato
Titolo II
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT
Ambito territoriale turisticamente rilevante
abrogato
Azienda di promozione turistica - APT
abrogato
Organi dell'APT
abrogato
Consiglio di Amministrazione
abrogato
Collegio dei Revisori
abrogato
Consulta per il programma dell'APT
abrogato
Compensi
abrogato
Entrate dell'APT
abrogato
Gestione finanziaria e personale dell'APT
abrogato
Titolo III
FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E A COMUNI
Funzioni delle Province
abrogato
Programma turistico provinciale
abrogato
Funzioni dei Comuni
abrogato
Titolo IV
ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI
Organismi associativi locali
abrogato
Attività degli organismi associativi
abrogato
Informazione ed accoglienza turistica - IAT
abrogato
Associazioni pro loco
Titolo V
SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI
Art. 21
Soppressione delle Aziende di promozione turistica
2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonchè al trasferimento alle stesse province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1-6
della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'
art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal
comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'
art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29 , il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'
art. 31 del Dlgs 29/93 , per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.
Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
1. abrogato
2.
Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.
Incentivazioni
abrogato
Art. 24
Soppressione dell'Agertur
2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla regione.
4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.
5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell' Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.
6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.
Art. 25
Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi
1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Destinazione delle entrate degli Enti soppressi
abrogato
Spese per le funzioni delegate
abrogato
Copertura finanziaria
abrogato
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Abrogazione di norme
abrogato
Contributi per la prima fase di attività
abrogato
Modalità e termini per la prima fase di attuazione della legge
abrogato
Funzioni del Circondario di Rimini
abrogato
Erogazione dei benefici
abrogato
Liquidazione dell'Agertur e delle APT
abrogato