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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA- ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 E 12 MARZO 1985, N. 6 (1)

Art. 24
Soppressione dell'Agertur
1. L'Agenzia regionale di promozione turistica (Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.
2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.
3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla regione.
4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.
5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell' Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.
6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'Azienda di promozione turistica,

vedi ora la L.R. 4 marzo 1998 n. 7 "ORGANIZZAZIONE TURISTICA

REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI

REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25

OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28".

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