LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 34
MODIFICHE DELLA LR 23 NOVEMBRE 1988, N. 47 "NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA" E DELLA LR 12 GENNAIO 1985, N. 2 "RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 5 bis, 6, 15, 16, 16 bis e 17 bis della L.R. 23 novembre 1988 n. 47.
La L.R. 2 gennaio 1985 n. 2 è stata abrogata da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 3
Modifiche all'art. 15 " Contributi" LR 23 novembre 1988, n. 47
1.
Il comma 1 dell'art. 15 della LR n. 47 del 1988 è così sostituito:
"1. La Regione eroga contributi ai Comuni, singoli o associati, fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree - sosta e delle aree di transito;
b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree - sosta e delle aree di transito. I due contributi sono cumulabili. ".
2.
Il comma 2 dell'art. 15 della LR n. 47 del 1988 è così modificato:
"2. La Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, elabora un programma ed individua altresì i Comuni tenuto a realizzare le aree di sosta e di transito, oltre a quelli già individuati a norma del comma 1 dell'art 5, con priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni così individuati. Ove i Comuni non provvedano alla localizzazione entro centottanta giorni, la Regione localizza l'area a messo di Progetti Territoriali Operativi( PTO) di cui alla LR 5 settembre 1988, n. 36 (artt. 7 e seguenti). ".