Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 09/07/1977 | ||
2. | 22/04/1975 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 09/09/1993
LEGGE REGIONALE 06 settembre 1993, n. 30
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ PER AZIONI SAPIR DI RAVENNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 3
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale dallo stesso delegato.
2. Spetta comunque al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimo il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.
3. Spetta inoltre al Consiglio regionale provvedere, a norma dell'art. 47, comma 3, dello Statuto regionale, alla nomina della rappresentanza della Regione negli organi della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR".
Note del Redattore:
(Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio a sensi della presente legge, fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta dei propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore)