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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1993, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ PER AZIONI SAPIR DI RAVENNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 3

(sostituito comma 1 da art. 29 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
2. Spetta comunque al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimo il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.
3. Spetta inoltre al Consiglio regionale provvedere, a norma dell'art. 47, comma 3, dello Statuto regionale, alla nomina della rappresentanza della Regione negli organi della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR".

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio a sensi della presente legge, fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta dei propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore)

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