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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1993, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ PER AZIONI SAPIR DI RAVENNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Partecipazione
Art. 3 - Esercizio dei diritti sociali
Art. 4 - Copertura finanziaria
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, alla società per azioni "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR" con sede in Ravenna, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del porto di Ravenna.
Art. 2
Partecipazione
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare azioni della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR" fino ad un importo massimo di lire un miliardo.(1)
2. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di rappresentante legale della Regione a norma dell'art. 21 dello Statuto regionale, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.
Art. 3

(sostituito comma 1 da art. 29 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
2. Spetta comunque al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimo il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.
3. Spetta inoltre al Consiglio regionale provvedere, a norma dell'art. 47, comma 3, dello Statuto regionale, alla nomina della rappresentanza della Regione negli organi della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR".
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall' art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio a sensi della presente legge, fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta dei propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore)

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