LEGGE REGIONALE 06 settembre 1993, n. 31
Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I Comuni possono proporre modifiche grafiche al Piano territoriale paesistico regionale( PTPR), in sede di adozione dei Piani regolatori generali, di varianti generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico - ambientali. Le modifiche possono interessare gli ambiti territoriali di competenza del Comune proponente.
2. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono approvati con le modalità previste dall'art. 14 della LR 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato, salvo quanto specificato ai successivi commi 3 e 4.
3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono trasmessi, oltre che alla Giunta regionale, alla Provincia territorialmente competente, affinchè essa, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, provveda ad esprimere e trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere in merito alla proposta di modifiche grafiche al PTPR Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. La Giunta regionale approva contestualmente lo strumento urbanistico comunale e le modifiche grafiche al PTPR ivi proposte, sentita, su queste ultime, la Commissione consiliare competente.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiaciale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 settembre 1993