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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 6
Diritto d' accesso
1. Chiunque ha diritto di consultare e di ottenere copia degli atti indicati al comma 3 dell'articolo 3.
2. I diretti destinatari dei provvedimenti amministrativi coloro che intervengono nel procedimento ai sensi dell' art. 13 e coloro che vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, come definiti dal comma 2 dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno; hanno altresì diritto di consultare gli atti preparatori dei provvedimenti medesimi e di ottenerne copia.

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