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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 7
Accesso alle informazioni ambientali
1. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni di fatto, in conformità alle leggi vigenti in materia, il libero accesso alle informazioni ambientali, disponibili sia in forma scritta che visiva o sonora ovvero contenute nelle banche dati, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente o che sono destinare a proteggerlo.
2. I limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso sono regolati dall'art. 8.
3. Le modalità di esercizio, il rifiuto e il differimento dell'accesso sono regolati dagli articoli 9 e 10.

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