LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, in attuazione della VI disposizione transitoria dello Statuto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'azione amministrativa della Regione, nonché degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti.
2. Ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.